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Ricorso alla corte costituzionale per i diritti della persona. Il sostentamento dell'anziano disabile deve essere a carico dei familiari o a carico del comune o della provincia? Il quesito posto da Roberto Pepa amministratore di sostegno della suocera

anziani-disabili


Ora anche la Provincia ha deciso di resistere in giudizio. Ma se la questione di legittimità, sollevata su un caso riguardante il Comune di Tione e un'anziana signora ospitata nella casa di riposo di Spiazzo, desse ragione a quest'ultima, molti comuni, soprattutto i più piccoli avrebbero seri problemi a farvi fronte.
Quanti sono gli anziani, non solo in Trentino ma in Italia, ospitati nelle case di riposo parzialmente o totalmente inabili che hanno bisogno di sostentamento economico da parte delle famiglie per pagare la retta del ricovero? Tantissimi. Se non la maggior parte. Quindi se una legge stabilisse che - a prescindere dal reddito dei loro famigliari - il comune o l'ente pubblico è obbligato a garantire il loro sostentamento, ci sarebbe più di un sindaco a doversi grattare la testa. E' un rischio che sta correndo per primo il comune di Tione. Dove l'ex vice cancelliere della sezione staccata del Tribunale di Tione, Roberto Pepa, in qualità di "amministratore di sostegno" della suocera, ha sollevato (Elena Fantato e Marco Salvaterra gli avvocati) il quesito a favore della congiunta ultrasessantacinquenne, ricoverata in casa di riposo. Nel ricorso - presentato in base all'ex articolo 702 bis del Codice di Procedura Civile, e al D.Lgs 130/2000 e disposizioni integrative del DL 31 marzo 1998, n. 109 - pretende che sia il comune, e non i familiari, ad integrare la retta necessaria al suo mantenimento. Retta che ammonta a 1.275 euro mensili. Ma che la signora - dichiarata invalida con totale inabilità lavorativa e bisognosa assistenza - non può da sola coprire per intero, in quanto dispone di un reddito di 822,00 euro: 349,99 di pensione e 473,00 euro di indennità di accompagnamento.
Secondo il ricorrente la somma mancante dovrebbe essere sostenuta dal comune. Senza chiedere alcunché ai familiari, tre figli di cui uno carabiniere e l'altro finanziere. La "querelle" è approdata sul tavolo della Giunta, che ha risposto all'interessato come il caso in fattispecie, che non rientra nei cosidetti "domicilio di soccorso", non trovi applicazione nel comune di Tione, in quanto in base al Codice Civile e al regolamento interno del Comune, "l'ammontare del concorso al pagamento della retta è determinato sulla base delle condizioni economiche dell'assistito" e – ed è questo il punto – "delle persone tenute all'obbligo degli alimenti".
Lo scorso 6 novembre, per resistere al ricorso, la Giunta di Tione ha incaricato l'avvocato Luca Turinelli di Storo, che nella tesi difensiva ha ribadito gli stessi concetti. Corredati da sfilza di obbiezioni. Compresa la competenza legislativa primaria in materia (DPR 31.0.1972, n. 670 e ss.mm.), di Statuto speciale di Autonomia. Sennonchè, il 25 giugno, a dare alla causa una svolta imprevista è arrivata la comunicazione di ordinanza fuori udienza del giudice del Tribunale di Trento, sezione staccata di Tione, dott. Roberto Beghini. Che, in base all'art. 134 della Costituzione e alla legge n. 87 dell'11.03.1957 dichiara "rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della LP 27.7.2007, n. 12 (politiche sociali nella provincia di Trento), per contrasto all'art. 38, primo comma, della Carta Costituzionale, nonché dell'art. 4 DPR 31.8.1972,n. 670 (Testo Unico della legge costituzionale concernente lo Statuto Speciale per Il Trentino-Alto Adige), su cui si impernia la difesa. In sostanza il giudice, rifacendosi anche a una Convenzione dell'ONU del 2006 - ratificata dal nostro Paese con la legge 3.03.2009, n. 18 , da cui si evince il principio di valorizzazione del disabile come persona autonoma e propria indipendenza economica che "deve essere garantita dagli Stati, a prescindere dai rapporti familiari" – solleva un dubbio di legittimità costituzionale, e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale di Roma. Sospende il giudizio. Ordinando la notificazione dell'ordinanza al Presidente della Giunta Provinciale. A questo punto la patata bollente dal Comune è passata alla Provincia. Che, con delibera di Giunta del 16 settembre, ha incaricato gli avvocati Nicolò Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia e l'avvocato Franco Mastragostino di difendere la Provincia