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L'avvocato in un click

Un giorno un amico mi ha raccontato una barzelletta sugli avvocati che più o meno recitava: "Che differenza c'è tra una puzzola investita da un'automobile e un avvocato che ha fatto la stessa sorte? Per la puzzola c'è una traccia di frenata"...
Quante volte mi sono sentita dire: "Spero di non avere mai a che fare con voi avvocati", "che brutto lavoro che fai" ecc.. Non posso negare che negli anni, per colpa di pochi, la professione legale si è a volte meritata di essere oggetto di scherno, di essere la protagonista di barzellette più o meno divertenti. Ciò nonostante, consideratemi pure un'illusa, sono convinta che, come me, la maggior parte degli avvocati si ritenga a sevizio della legge e della giustizia più che di sé stessi e così dovrebbero essere considerati nel sentire comune. La risposta a chi mi dice che svolgo un brutto lavoro oppure che con me e con l'avvocatura non vorrà mai avere a che fare la voglio dare con questa rubrica, dimostrando che è con la conoscenza della legge e la sua applicazione al caso concreto che si sviluppa al meglio il vivere comune.
Questa rubrica on line vuole quindi permettere un accesso più veloce ed immediato (oltre che gratuito... e ciò non guasta) a tale conoscenza in modo da far comprendere, alle persone che lo vorranno, quale sia l'estensione dei loro diritti sì da poterli applicare alla vita di tutti i giorni.
Mi auguro che voi possiate sfruttare appieno la potenzialità di questa rubrica inviandomi quesiti e perplessità a cui cercherò di dare la miglior risposta possibile. francesca.zanoni@giudicarie.com

Francesca Zanoni

avvocato francesca ZanoniL'avvocato Zanoni Francesca ha conseguito la laurea presso l'Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza nell'anno 2005 con una tesi dal tema: "Tutela dei diritti: le class actions";
Dal 2005 iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di Rovereto, ha svolto i due anni di pratica forense previsti per legge presso uno studio legale di Riva del Garda, ivi occupandosi di questioni inerenti sia il diritto civile che quello penale. Nel 2006 ha ottenuto l'abilitazione al patrocinio innanzi alle Preture della locale Corte di Appello. Leggi tutto

L'avvocato in un click

Divorzio breve, approvato un disegno di legge che ha introdotto grandi novità. L'analisi dell'avvocato Francesca Zanoni

divorzio-breve-legge

Argomento molto discusso negli ultimi giorni è quello relativo all'introduzione nel nostro ordinamento del cd divorzio breve.
Cercherò, in maniera sintetica e il più chiara possibile di ripercorrere quali sono le novità introdotte. Resta inteso che per qualsiasi perplessità potete sempre scrivere alla redazione ed avrete una risposta all'interno di questa rubrica.

Il 22 aprile 2015 la Camera ha, come molti di voi sapranno, approvato un disegno di legge che ha introdotto grandi novità in tema di separazione e divorzio.
Va detto che la legge sul divorzio non veniva modificata da 40 anni; per tale ragione l'approvazione delle modifiche di cui vi parlerò è risultata di così grande richiamo mediatico, oltre che ovviamente per la portata che tali novità avranno nella vita di tutti noi.
La prima sostanziale differenza rispetto al passato è la riduzione significativa dei termini per richiedere il divorzio, termini che sino a prima della riforma erano di 3 anni dal giorno della separazione.
Ciò significava che solo dopo tre anni dal giorno della separazione (sottoscrizione del verbale di conciliazione o passaggio in giudicato della sentenza in caso di separazione giudiziale) i coniugi potevano adire nuovamente il giudice al fine di avviare il relativo procedimento giudiziario per addivenire alla cessazione definitiva degli effetti civili ovvero allo scioglimento del matrimonio.
Ciò con ogni conseguenza non solo rispetto ad aspetti personali della vita dei soggetti interessati (che magari nel frattempo avrebbero voluto potersi risposare) ma anche con riguardo a questioni prettamente giuridiche. Si pensi ad esempio al diritto di successione che permane in capo ai coniugi separati l'uno rispetto all'altro, diritto che permane sino a che non interviene la sentenza di divorzio.
Oggi, invece, il divorzio si potrà richiedere trascorsi 12 mesi dalla separazione, nel caso in cui questa sia stata raggiunta in sede giudiziale e quindi in contenzioso, ovvero 6 mesi se la separazione è avvenuta in via consensuale. Il tutto indipendentemente dalla presenza o meno di figli nati dall'unione dei coniugi.
Altra importante novità riguarda la comunione dei beni che si scioglie quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati (in sede di separazione) ovvero (per le separazioni consensuali) al momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione.
La differenza rispetto al passato sta nel fatto che prima la comunione dei beni si scioglieva solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
L'applicazione di questa legge e quindi tutte le modifiche che ho elencato è immediata, ciò significa che è operativa da subito per tutti i procedimenti anche per quelli in corso anche se iniziati in epoca antecedente l'emanazione della normativa.