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L'avvocato in un click

Un giorno un amico mi ha raccontato una barzelletta sugli avvocati che più o meno recitava: "Che differenza c'è tra una puzzola investita da un'automobile e un avvocato che ha fatto la stessa sorte? Per la puzzola c'è una traccia di frenata"...
Quante volte mi sono sentita dire: "Spero di non avere mai a che fare con voi avvocati", "che brutto lavoro che fai" ecc.. Non posso negare che negli anni, per colpa di pochi, la professione legale si è a volte meritata di essere oggetto di scherno, di essere la protagonista di barzellette più o meno divertenti. Ciò nonostante, consideratemi pure un'illusa, sono convinta che, come me, la maggior parte degli avvocati si ritenga a sevizio della legge e della giustizia più che di sé stessi e così dovrebbero essere considerati nel sentire comune. La risposta a chi mi dice che svolgo un brutto lavoro oppure che con me e con l'avvocatura non vorrà mai avere a che fare la voglio dare con questa rubrica, dimostrando che è con la conoscenza della legge e la sua applicazione al caso concreto che si sviluppa al meglio il vivere comune.
Questa rubrica on line vuole quindi permettere un accesso più veloce ed immediato (oltre che gratuito... e ciò non guasta) a tale conoscenza in modo da far comprendere, alle persone che lo vorranno, quale sia l'estensione dei loro diritti sì da poterli applicare alla vita di tutti i giorni.
Mi auguro che voi possiate sfruttare appieno la potenzialità di questa rubrica inviandomi quesiti e perplessità a cui cercherò di dare la miglior risposta possibile. francesca.zanoni@giudicarie.com

Francesca Zanoni

avvocato francesca ZanoniL'avvocato Zanoni Francesca ha conseguito la laurea presso l'Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza nell'anno 2005 con una tesi dal tema: "Tutela dei diritti: le class actions";
Dal 2005 iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di Rovereto, ha svolto i due anni di pratica forense previsti per legge presso uno studio legale di Riva del Garda, ivi occupandosi di questioni inerenti sia il diritto civile che quello penale. Nel 2006 ha ottenuto l'abilitazione al patrocinio innanzi alle Preture della locale Corte di Appello. Leggi tutto

L'avvocato in un click

Il diritto al risarcimento del danno. L'avvocato in un clic

danno risarcimento"Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno", così recita l'art. 2043 c.c.
Cosa significa tutto questo nella sostanza?
Trattasi di una responsabilità c.d. extracontrattuale, e quindi derivante da fatti non ancorati ad un contratto ma comunque considerati dalla legge come illeciti dai quali deriva per l'autore l'obbligo al risarcimento per la vittima.

Il fatto illecito può essere causato dolosamente ovvero colposamente, laddove nel primo caso vi è la volontà dell'autore di colpire la vittima e arrecare a quest'ultima un danno, mentre la responsabilità colposa si riferisce ai fatti derivanti da un comportamento contrario alle norme di legge ovvero del vivere comune del c.d. uomo medio tale da aver determinato il fatto pregiudizievole per la vittima.
In quest'ultimo caso non vi è la volontarietà di arrecare il danno, ma l'imprudenza, imperizia o negligenza del soggetto hanno determinato le conseguenze dannose da risarcire. Laddove la negligenza si sostanzia nella noncuranza e nella disattenzione con riferimento ad obblighi di comportamento, l'imprudenza nell'avventatezza dei comportamenti e l'imperizia nella mancanza di preparazione. Si pensi per esempio al caso dell'automobilista che superando i limiti di velocità imposti causi un incidente. È evidente che egli non aveva intenzione di arrecare alcun danno, ma se dalla sua imprudenza derivano conseguenze dannose per i terzi, questi ultimi avranno diritto di vedersi risarciti dall'autore.
Affinché possa configurarsi la predetta responsabilità è necessaria la contemporanea sussistenza dei seguenti elementi: fatto doloso o colposo, ingiustizia del danno, il rapporto di causalità tra fatto e danno.

A ciò si aggiungono la mancanza di scusanti (e quindi il non aver arrecato il danno per legittima difesa o per necessità) oltre che l'imputabilità del fatto commesso mediante un'azione ma anche un'omissione (non aver posto in essere un'azione che si aveva l'obbligo giuridico di compiere e da tale omissione è derivato il danno).
Per quanto riguarda l'ingiustizia del danno va detto che tale elemento si configura quando viene a ledersi una situazione soggettiva meritevole di tutela (salute, relazione, ecc..) tenuto conto del momento storico in cui la condotta lesiva si colloca. Negli ultimi anni, infatti, l'ingiustizia del danno ha coinvolto sempre maggiori situazioni soggettive, che prima non venivano considerate, come ad esempio il diritto alla privacy, ovvero gli interessi legittimi (quindi quando una Pubblica Amministrazione mediante l'emanazione di un atto illegittimo posto in essere con dolo o colpa provoca un danno ingiusto a terzi il giudice potrà condannarla a risarcire i danni).
Quanto al nesso di causalità, esse deve sempre sussistere affinché ci sia il diritto al risarcimento del danno subito, e quindi l'evento dannoso deve potersi configurare come conseguenza immediata e diretta del fatto posto in essere.
La disciplina del danno risarcibile è ampia e complessa, quindi di seguito rappresenterò in maniera schematica e più semplice possibile i tipi di danno risarcibili che provvederò ad esaminare più dettagliatamente in uno dei prossimi articoli.
Il danno risarcibile si distingue in: danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
Il danno patrimoniale a sua volta è composto dal danno emergente, che è determinato dalla perdita economica, e quindi dalla diminuzione del patrimonio (esempio spese sostenute che vanno dimostrate) e dal lucro cessante quale mancato guadagno del danneggiato (ad esempio per non aver ottenuto un incremento economico a seguito dell'evento subito).
Il danno non patrimoniale riguarda il danno che il soggetto subisce a seguito della violazione di un bene proprio della personalità umana. La sua quantificazione avviene in maniera equitativa, secondo una valutazione in concreto svolta dal giudice.
Il danno non patrimoniale si può distinguere in: danno biologico quale lesione all'integrità psico-fisica (ad esempio la menomazione fisica che determina un'incidenza negativa sulle attività quotidiane del danneggiato). È quindi un danno alla salute che include danni fisici o psichici. Per la sua concreta valutazione sarà necessaria una perizia medico-legale che possa ancorare il patimento ad una percentuale di invalidità tale da poter permettere una valutazione economica.
Altro tipo di danno non patrimoniale è il danno morale come patimento d'animo conseguente al fatto illecito posto in essere dall'autore. La sofferenza derivante dall'ingiustizia subita.
Ultimo tipo è il danno esistenziale come danno alla vita di relazione (ad es. danno alla sfera sessuale, danno estetico, ecc..).
Tra i danni derivanti dall'illecito va annoverato anche il danno da morte. In questo caso va sempre riconosciuto il danno biologico consistente nella lesione dell'integrità psico-fisica per il tempo intercorso tra le lesioni ed il successivo decesso. Forte contrasto giurisprudenziale si è avuto sul punto in relazione alla configurabilità di tale danno laddove il decesso sia intervenuto in un lasso di tempo breve dall'evento.
Possono invero essere suscettibili di risarcimento i danni subiti dai congiunti sia quale diritto loro riconosciuto di per sé sia quali eredi del defunto.
Quindi da un lato verrà riconosciuto il danno patito dai congiunti per aver perso un proprio caro, dall'altro come risarcimento in via di successione e quindi una liquidazione che sarebbe andata a favore del defunto ma che inevitabilmente ricade nella successione.
Nel primo caso sarà risarcibile il danno morale o biologico subito dai famigliari, nel secondo caso agli eredi spetterà il risarcimento del danno biologico che sarebbe spettato alla vittima per le lesioni psico-fisiche subite.
È risarcibile anche il danno patrimoniale laddove si dimostri il venir meno della contribuzione del defunto alle esigenze del nucleo famigliare.
I parenti hanno diritto ad un risarcimento anche in caso di danno cd. catastrofale (macrolesioni, cioè quando il congiunto ha una invalidità permanente molto alta, prossima o superiore al 50- 60%).
Sulle somme riconosciute quali risarcimento del danno andranno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati dal giorno dell'evento al saldo effettivo.
Verranno poi rimborsate anche le spese legali, quindi l'assicurazione una volta riconosciuto l'importo del risarcimento provvederà a versare un'ulteriore somma a pagamento delle spese dovute per l'assistenza legale (normalmente nella misura del 10% - oltre oneri - di quanto liquidato in favore del danneggiato).